Codice della Crisi d'Impresa: assetti organizzativi, composizione negoziata e segnali di allerta

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 dopo rinvii ripetuti legati all'emergenza pandemica, ha riscritto l'intera disciplina delle procedure concorsuali italiane, sostituendo la legge fallimentare del 1942. Non è solo un cambio di nomi: introduce un approccio orientato alla rilevazione precoce della crisi, prima che diventi insolvenza irreversibile. Contenuto informativo: la gestione di una crisi d'impresa richiede sempre un advisor legale e finanziario specializzato.

Tre elementi distinguono il nuovo impianto da quello precedente: l'obbligo generalizzato di adeguati assetti organizzativi, la composizione negoziata della crisi come strumento volontario di emersione anticipata, e un sistema di indicatori di allerta più volte rivisto rispetto alla versione originaria del decreto.

L'obbligo di adeguati assetti organizzativi

L'art. 2086 c.c., riformato dal Codice della Crisi, impone a ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Questo obbligo, che prima era considerato una buona prassi di governance, è oggi un dovere giuridico esplicito: la sua violazione genera responsabilità degli amministratori nei confronti della società e, in caso di aggravamento del dissesto, anche dei creditori sociali.

In pratica significa avere sistemi di controllo di gestione, budget e forecast aggiornati, procedure che permettano di intercettare per tempo segnali di squilibrio finanziario. Le PMI che non hanno mai strutturato questi processi sono quelle più esposte al rischio di responsabilità in caso di crisi non rilevata in tempo.

La composizione negoziata della crisi

Introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi confluita nel Codice, la composizione negoziata è uno strumento volontario e stragiudiziale: l'imprenditore in difficoltà, anche solo prospettica, presenta istanza alla Camera di Commercio competente, che nomina un esperto indipendente scelto da un albo nazionale. L'esperto assiste le trattative con i creditori per individuare una soluzione della crisi, ma il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, a differenza di quanto accade nelle procedure concorsuali giudiziali.

Durante le trattative il debitore può chiedere misure protettive temporanee (sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori), e se la composizione non porta a un accordo può comunque accedere a uno strumento di regolazione della crisi successivo, valorizzando il lavoro istruttorio già svolto con l'esperto.

Gli indicatori di allerta dopo le modifiche

Il sistema di allerta originario, con l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) presso le Camere di Commercio, è stato di fatto superato dalle modifiche successive, che hanno spostato il centro del sistema sulla composizione negoziata. Restano però indicatori specifici che fanno scattare obblighi di segnalazione qualificata: debito scaduto verso i dipendenti per più di 30 giorni superiore alla metà del monte salari complessivo, debito scaduto verso fornitori per più di 90 giorni superiore al debito non scaduto, esposizioni verso banche o intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni. Anche Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione hanno l'obbligo di segnalare all'imprenditore, e in alcuni casi all'organo di controllo, esposizioni debitorie superiori a soglie definite.

Il ruolo degli organi di controllo

Sindaci e revisore legale hanno l'obbligo specifico di segnalare agli amministratori, senza indugio, i fondati indizi di crisi rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni. Se gli amministratori non attivano una risposta adeguata, l'organo di controllo deve informare l'organo amministrativo per iscritto, fissando un termine ragionevole, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle misure necessarie. L'inerzia, sia degli amministratori sia degli organi di controllo, è uno degli elementi che la giurisprudenza valuta più severamente nelle azioni di responsabilità successive all'apertura di una procedura concorsuale.

Domande frequenti

Cosa sono gli adeguati assetti organizzativi?

Sono l'obbligo, sancito dall'art. 2086 c.c., per ogni imprenditore in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. È un dovere giuridico la cui violazione genera responsabilità degli amministratori.

Cos'è la composizione negoziata della crisi?

È uno strumento volontario e stragiudiziale: l'imprenditore in difficoltà chiede alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori, mantenendo la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Quali sono oggi gli indicatori di allerta della crisi?

Debito scaduto verso dipendenti per più di 30 giorni superiore a metà del monte salari, debito scaduto verso fornitori per più di 90 giorni superiore al debito non scaduto, esposizione verso banche scaduta da più di 60 giorni; segnalazioni qualificate arrivano anche da Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione.

Cosa rischiano gli amministratori che non rilevano la crisi in tempo?

Rispondono dei danni causati dalla mancata adozione di assetti adeguati e dal ritardo nell'attivare gli strumenti di gestione della crisi, anche nei confronti dei creditori sociali se il ritardo ha aggravato il dissesto.

Chi scrive

Sono uno sviluppatore curioso che ha approfondito temi di diritto della crisi d'impresa e normativa italiana. Non consulenza legale. Il contenuto è puramente informativo: non sostituisce il parere di un professionista qualificato.