Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, profondamente modificato dal D.L. 87/2018 (il cosiddetto decreto dignità), che ha reintrodotto l'obbligo di causale per i contratti più lunghi, ridotto la durata massima e i rinnovi possibili. Contenuto informativo: la corretta gestione dei contratti a termine richiede sempre un consulente del lavoro, anche per le clausole più comuni che sembrano semplici.
Le regole sono cambiate più volte negli ultimi anni, e molte informazioni circolanti online si riferiscono a versioni precedenti della normativa: vale la pena verificare sempre la disciplina vigente al momento della stipula.
La durata massima: 24 mesi
Un contratto a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti per mansioni di pari livello e categoria legale tra le stesse parti, non può superare i 24 mesi complessivi, comprese le proroghe. Superata questa soglia, il contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato dalla data del superamento. Un ulteriore contratto, della durata massima di 12 mesi, è possibile solo presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
Le causali: quando sono obbligatorie
Per i contratti di durata superiore a 12 mesi, o per qualsiasi rinnovo indipendentemente dalla durata complessiva, è necessaria una causale specifica tra quelle previste dalla legge: esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, individuate dalle parti, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Sotto i 12 mesi e per il primo contratto (non rinnovo) il contratto resta acausale: questa distinzione spinge molte aziende a strutturare i rapporti iniziali entro questa soglia per evitare il rischio di una causale formulata in modo generico, che è una delle cause più frequenti di conversione giudiziale in contratto a tempo indeterminato.
Il limite quantitativo sull'organico
Il numero di contratti a termine che un'azienda può attivare contemporaneamente è limitato, di default, al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. I contratti collettivi possono derogare a questa percentuale, fissandola più alta o più bassa secondo le esigenze del settore, e alcune categorie sono escluse dal computo: contratti stagionali, start-up innovative nei primi anni di attività, sostituzioni di lavoratori assenti.
Il numero massimo di proroghe
Sono ammesse fino a quattro proroghe nell'arco dei 24 mesi di durata massima complessiva, indipendentemente dal numero di contratti stipulati. Ogni proroga che porti il contratto oltre i 12 mesi richiede la causale, anche se il contratto originario era acausale perché di durata inferiore: un punto spesso trascurato che genera errori frequenti nella gestione amministrativa dei rapporti a termine.
Domande frequenti
- Qual è la durata massima di un contratto a termine?
24 mesi complessivi, comprese le proroghe e i rinnovi tra le stesse parti per mansioni di pari livello. Un ulteriore contratto di 12 mesi è possibile solo davanti all'Ispettorato del Lavoro con assistenza sindacale.
- Quando serve la causale per un contratto a termine?
Per i contratti di durata superiore a 12 mesi, o per qualsiasi rinnovo: esigenze sostitutive, esigenze temporanee estranee all'ordinaria attività, o incrementi temporanei significativi e non programmabili. Sotto i 12 mesi il contratto è acausale.
- Quanti contratti a termine può avere un'azienda?
Il limite di default è il 20% dell'organico a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ma i contratti collettivi possono derogare e alcune categorie sono escluse dal computo.
- Quante proroghe sono ammesse?
Massimo quattro nell'arco dei 24 mesi di durata massima complessiva. Ogni proroga oltre i 12 mesi richiede la causale specifica.