Fallimento: come funziona la liquidazione giudiziale dopo il Codice della Crisi

La parola "fallimento" resta nel linguaggio comune, ma dal 15 luglio 2022 non esiste più come istituto giuridico autonomo. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) l'ha sostituita con la liquidazione giudiziale: stessa funzione di fondo, liquidare il patrimonio del debitore insolvente per soddisfare i creditori, ma con presupposti rivisti e un impianto normativo orientato a privilegiare, dove possibile, soluzioni alternative alla liquidazione pura. Contenuto informativo: la gestione di una procedura concorsuale richiede sempre un avvocato e un commercialista specializzati in diritto della crisi d'impresa.

Capire la differenza terminologica non è un dettaglio: chi cerca informazioni sul "fallimento" di un'azienda oggi deve sapere che il riferimento normativo corretto è la liquidazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del Codice della Crisi.

I presupposti per l'apertura della procedura

La liquidazione giudiziale si apre quando il debitore si trova in stato di insolvenza, cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e supera le soglie di non fallibilità: attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, ricavi superiori a 200.000 euro, o debiti complessivi superiori a 500.000 euro (anche non scaduti). Sotto queste soglie il debitore è considerato "sotto-soglia" e può accedere solo alle procedure di sovraindebitamento.

La domanda può essere presentata dal debitore stesso, da uno o più creditori, dal pubblico ministero quando ha notizia dell'insolvenza, oppure rilevata dal tribunale nel corso di un'altra procedura concorsuale già pendente, ad esempio quando un concordato preventivo non va a buon fine.

Il ruolo del curatore e la formazione dello stato passivo

Aperta la procedura, il tribunale nomina un curatore, scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei gestori della crisi. Il curatore acquisisce il patrimonio del debitore, ne assume l'amministrazione, e avvia la verifica dei crediti per formare lo stato passivo: l'elenco ufficiale di chi ha diritto a partecipare alla distribuzione, e in quale ordine di priorità.

L'ordine delle prelazioni segue una gerarchia precisa: prima i crediti prededucibili (le spese della procedura stessa), poi i crediti privilegiati (lavoratori, Erario nei limiti previsti, garanzie reali), infine i creditori chirografari, che nella grande maggioranza dei casi recuperano solo una frazione minima del proprio credito, quando va bene.

Il programma di liquidazione e la chiusura della procedura

Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone il programma di liquidazione: un piano che indica le modalità e i tempi previsti per la vendita dei beni, sotto la sorveglianza del comitato dei creditori e l'autorizzazione del tribunale. Il programma può prevedere la cessione dell'azienda in blocco, se questo massimizza il valore recuperabile rispetto alla vendita atomistica dei singoli beni, un'ipotesi che il Codice della Crisi incentiva esplicitamente.

La procedura si chiude quando il patrimonio è stato interamente liquidato e distribuito, oppure quando non vi sono più creditori da soddisfare, o ancora per mancanza di attivo se i costi della procedura superano il valore recuperabile. La chiusura non comporta automaticamente la liberazione dai debiti residui per le società, che si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese.

L'esdebitazione per il debitore persona fisica

Per l'imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile, la chiusura della liquidazione giudiziale apre la strada all'esdebitazione: la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, riconosciuta al debitore meritevole, cioè che non ha agito con dolo o colpa grave nella creazione del dissesto. È prevista anche l'esdebitazione del debitore incapiente, che consente la liberazione dai debiti senza alcun pagamento quando il patrimonio è del tutto insufficiente, fruibile una sola volta nella vita e soggetta a obblighi di pagamento se sopravvengono utilità rilevanti nei quattro anni successivi.

Domande frequenti

Il fallimento esiste ancora come termine giuridico?

No, dal 15 luglio 2022 il Codice della Crisi d'Impresa ha sostituito formalmente il fallimento con la liquidazione giudiziale. La procedura conserva la stessa funzione, ma con presupposti e terminologia aggiornati.

Chi può chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale?

Il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero quando ha notizia dell'insolvenza, oppure il tribunale d'ufficio nei casi previsti, ad esempio se la crisi emerge nel corso di un'altra procedura concorsuale pendente.

Cosa fa il curatore nella procedura?

Il curatore acquisisce e amministra il patrimonio del debitore, verifica i crediti per formare lo stato passivo, e provvede alla liquidazione dei beni tramite il programma di liquidazione, distribuendo il ricavato secondo l'ordine delle prelazioni legali.

Il debitore persona fisica può liberarsi dai debiti residui?

Sì, attraverso l'esdebitazione: una volta chiusa la liquidazione giudiziale, il debitore meritevole può ottenere la liberazione dai debiti non soddisfatti, anche senza pagamento in casi di incapienza totale del patrimonio.

Chi scrive

Sono uno sviluppatore curioso che ha approfondito temi di diritto della crisi d'impresa e normativa italiana. Non consulenza legale. Il contenuto è puramente informativo: non sostituisce il parere di un professionista qualificato.