Un licenziamento illegittimo e quello che manca dei requisiti di legge: forma scritta, causale giustificata, rispetto delle procedure. Le conseguenze per il datore di lavoro e i rimedi per il lavoratore dipendono pero dal regime applicabile, e su questo punto la normativa italiana e stratificata in modo che genera molta confusione. Questa guida mappa le regole in vigore senza semplificazioni eccessive. Non consulenza: per valutare il caso specifico serve un avvocato giuslavorista.
La distinzione piu importante e quella tra i contratti stipulati prima del 7 marzo 2015 (regime Fornero, L. 92/2012) e quelli stipulati dopo (regime Jobs Act, D.Lgs. 23/2015). I diritti del lavoratore cambiano significativamente in base a questa data, e molti dipendenti non lo sanno.
Quando il licenziamento e illegittimo: i vizi piu frequenti
Il licenziamento puo essere invalido per vizi formali o sostanziali. I vizi formali riguardano la mancanza di comunicazione scritta o, nei casi previsti, la mancata audizione del lavoratore. I vizi sostanziali riguardano la mancanza di giustificato motivo oggettivo (ragioni produttive/organizzative) o soggettivo (inadempimento disciplinare), oppure di giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria). In entrambi i casi l'illegittimita deve essere impugnata dal lavoratore entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto scritto, pena la decadenza, e poi deve essere depositato il ricorso al Tribunale entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale.
Un licenziamento discriminatorio (per motivi di sesso, eta, disabilita, opinioni politiche, sindacali o religiose, gravidanza) e radicalmente nullo indipendentemente dal regime applicabile e dalla dimensione aziendale, e comporta sempre la reintegrazione.
Il regime Fornero (contratti ante 7 marzo 2015)
Per i lavoratori assunti prima del Jobs Act, l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella versione riformata dalla L. 92/2012 distingue quattro tutele in base alla gravita del vizio e alla dimensione del datore di lavoro (sopra/sotto 15 dipendenti nell'unita produttiva o 60 a livello nazionale).
Tutela reintegratoria piena (art. 18 comma 1): licenziamento discriminatorio o nullo per legge. Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento pari a tutte le retribuzioni perse, senza tetto. Si applica a tutte le dimensioni aziendali.
Tutela reintegratoria attenuata (art. 18 comma 4): vizi sostanziali per i datori sopra 15 dipendenti, quando il fatto contestato non sussiste o rientra tra le condotte punibili solo con sanzione conservativa dal CCNL. Reintegrazione e risarcimento limitato a 12 mensilita.
Tutela indennitaria forte (art. 18 comma 5): altri casi di licenziamento privo di giustificato motivo o giusta causa. Indennita tra 12 e 24 mensilita, senza reintegrazione.
Tutela indennitaria ridotta: datori sotto soglia dimensionale. Indennita tra 2,5 e 6 mensilita (o reintegrazione facoltativa in caso di motivo illecito).
Il regime Jobs Act (contratti dal 7 marzo 2015)
Il D.Lgs. 23/2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti. La reintegrazione resta per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari in cui il fatto contestato e insussistente; per tutti gli altri casi l'unico rimedio e l'indennita economica.
L'indennita base e di 2 mensilita per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo originariamente di 36. La Corte Costituzionale con sentenza 194/2018 ha dichiarato illegittima la misura fissa automatica, rendendo il calcolo piu flessibile (il giudice valuta anzianita, dimensione, comportamento delle parti). Nel 2022 il massimale e stato alzato a 36 mensilite per le grandi imprese.
Cosa fare dopo aver ricevuto il licenziamento
Il primo passo obbligato e l'impugnazione stragiudiziale scritta entro 60 giorni: una lettera raccomandata o PEC al datore di lavoro in cui si dichiara di contestare il licenziamento. Questo atto interrompe la decadenza. Poi, entro 180 giorni dall'impugnazione, va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.
Nella pratica e quasi sempre utile tentare prima una conciliazione in sede sindacale o presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che sospende i termini e puo portare a un accordo economico con importi inferiori al massimale giudiziale ma certi e immediati. Molti datori di lavoro preferiscono accordarsi piuttosto che affrontare un contenzioso lungo e costoso.
Domande frequenti
- Entro quando devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, con lettera raccomandata o PEC al datore di lavoro. Dopo di che la decadenza e definitiva e non piu rimediabile. Dal momento dell'impugnazione stragiudiziale hai altri 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale.
- Posso essere reintegrato nel mio posto di lavoro?
Dipende dalla data di assunzione e dal tipo di vizio. Per i contratti ante 7 marzo 2015 (regime Fornero) la reintegrazione e ancora possibile in vari casi. Per i contratti Jobs Act la reintegrazione rimane solo per licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari con fatto insussistente. Negli altri casi la tutela e solo economica.
- Quante mensilita posso ottenere?
Varia molto. Regime Fornero: da 2,5 a 24 mensilite secondo il tipo di tutela. Regime Jobs Act: 2 mensilite per anno di servizio, minimo 6, massimo 36 (ma il giudice ha margini di flessibilita dopo la sentenza Corte Cost. 194/2018). In entrambi i regimi, il licenziamento discriminatorio porta al risarcimento integrale senza tetto.
- Il licenziamento verbale e valido?
No. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, pena la sua inefficacia. Un licenziamento comunicato verbalmente puo essere impugnato in qualsiasi momento, senza il termine di 60 giorni, finche non viene formalizzato per iscritto. Il lavoratore puo presentarsi al lavoro e richiedere la retribuzione continuando a lavorare.