Tra tutti gli strumenti di gestione della crisi d'impresa previsti dal Codice della Crisi, il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67, comma 3, lett. d, della legge fallimentare) è quello più snello: nessuna procedura giudiziale, nessun coinvolgimento del tribunale, nessuna pubblicità obbligatoria. È un accordo privato tra l'imprenditore e i suoi creditori, sostenuto da un'attestazione tecnica che ne certifica la serietà. Contenuto informativo: la predisposizione di un piano attestato richiede sempre un advisor finanziario e un legale specializzato in diritto della crisi.
La sua semplicità procedurale è anche il suo limite: funziona bene quando il numero di creditori coinvolti è limitato e gestibile su base negoziale diretta, meno quando la platea creditoria è ampia e frammentata, dove servono strumenti con effetti vincolanti anche sui dissenzienti.
Cos'è e a chi si rivolge
Il piano attestato è un piano predisposto dall'imprenditore che, sulla base di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria definita, individua le misure idonee a risanare l'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria entro un arco temporale determinato. Non richiede una soglia minima di adesione dei creditori: l'imprenditore può negoziarlo anche con un numero ristretto di creditori chiave (banche, fornitori principali), lasciando inalterate le posizioni degli altri.
Proprio per questa flessibilità, è lo strumento preferito quando la crisi è circoscritta e l'imprenditore vuole evitare la pubblicità e la rigidità procedurale degli strumenti giudiziali.
Il ruolo dell'attestatore
Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimentare per la nomina a curatore. L'attestatore verifica la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e ne valuta la fattibilità, cioè se le misure proposte sono concretamente idonee a raggiungere il risanamento nei tempi indicati.
A differenza del concordato preventivo, qui non c'è un controllo giudiziale successivo all'attestazione: la qualità del lavoro dell'attestatore è quindi l'unico vero presidio di affidabilità del piano, sia per i creditori che decidono di aderire sia per la protezione legale che ne deriva.
La protezione dalla revocatoria fallimentare
Il vantaggio centrale del piano attestato è la protezione che offre in caso di successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale): gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria, anche se in seguito risultassero pregiudizievoli per gli altri creditori. Questa protezione opera retroattivamente sulla base della valutazione di idoneità del piano al momento in cui è stato predisposto, non sull'esito effettivo del risanamento.
Senza questa protezione, ogni pagamento preferenziale fatto a un creditore durante il tentativo di risanamento sarebbe a rischio di essere revocato in un fallimento successivo, scoraggiando di fatto qualsiasi negoziazione informale con i creditori.
La protezione penale
Oltre alla protezione civile, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del piano attestato non integrano il reato di bancarotta preferenziale né quello di bancarotta semplice, a condizione che il piano risultasse effettivamente idoneo secondo la valutazione tecnica dell'attestatore al momento della sua predisposizione. È una protezione che incentiva gli amministratori a tentare percorsi di risanamento negoziale invece di temporeggiare per paura delle conseguenze penali di una crisi che si aggrava.
Domande frequenti
- Il piano attestato richiede l'omologazione del tribunale?
No, è un accordo stragiudiziale puro tra debitore e creditori, asseverato da un professionista indipendente, che non passa mai dal vaglio del tribunale salvo la facoltà di pubblicarlo al registro delle imprese.
- Cosa attesta il professionista indipendente?
Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, cioè che le misure previste sono concretamente idonee a risanare l'esposizione debitoria entro un arco temporale definito.
- Quale protezione offre dalla revocatoria fallimentare?
Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria in una successiva liquidazione giudiziale, purché il piano fosse effettivamente idoneo al momento della sua predisposizione.
- Protegge anche dal reato di bancarotta?
Sì, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano non integrano bancarotta preferenziale o semplice, a condizione che il piano risultasse effettivamente idoneo secondo l'attestatore.