Smart working: l'accordo individuale, il diritto alla disconnessione e la parità di trattamento

Lo smart working, in italiano lavoro agile, è disciplinato dalla L. 81/2017, che lo definisce come una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, organizzata per fasi, cicli e obiettivi. Non è quindi una categoria contrattuale autonoma, ma una modalità organizzativa che si affianca a un rapporto di lavoro già esistente. Contenuto informativo: la redazione dell'accordo individuale richiede sempre un consulente del lavoro, specialmente per le clausole su sicurezza e disconnessione.

La diffusione massiccia durante l'emergenza sanitaria ha portato molte aziende a normalizzare il lavoro agile senza però formalizzare correttamente gli accordi individuali richiesti dalla legge: un punto che, in caso di contenzioso, può creare incertezza sulle condizioni effettivamente applicabili.

L'accordo individuale: cosa deve contenere

L'accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione. L'accordo può essere a tempo determinato o indeterminato, e in quest'ultimo caso ciascuna delle parti può recedere con un preavviso non inferiore a 30 giorni, salvo giustificato motivo per il recesso senza preavviso.

Il diritto alla disconnessione

Il lavoratore in smart working ha diritto a non essere contattato per ragioni di lavoro durante i periodi di riposo, le ferie, e fuori dall'orario concordato nell'accordo individuale, senza che ciò comporti conseguenze sul piano disciplinare o sulla valutazione della sua performance. Questo principio, spesso trascurato nella prassi operativa (le aziende che inviano email o messaggi a qualsiasi ora aspettandosi una risposta immediata), richiede misure organizzative concrete: orari di disponibilità definiti, regole sull'uso degli strumenti di comunicazione, e una cultura aziendale che rispetti effettivamente questi limiti.

Parità di trattamento

La legge garantisce al lavoratore in modalità agile lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza, comprese le opportunità di formazione, l'accesso alla progressione di carriera, e la partecipazione a iniziative sociali e collettive organizzate dall'azienda. Un lavoratore non può essere escluso da occasioni di crescita professionale per il solo fatto di lavorare prevalentemente da remoto.

La sicurezza e la copertura INAIL

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, riferiti anche alla postazione di lavoro domestica. Il lavoratore, dal suo lato, deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali. L'assicurazione obbligatoria INAIL copre anche gli infortuni occorsi durante la prestazione in smart working, e il cosiddetto infortunio in itinere, nei limiti e con le specificità previste per questa modalità di lavoro.

Domande frequenti

Lo smart working richiede sempre un accordo scritto?

Sì, la L. 81/2017 richiede un accordo individuale scritto che disciplina modalità di esecuzione, strumenti, tempi di riposo e misure per garantire la disconnessione.

Cos'è il diritto alla disconnessione?

Il diritto a non essere contattato per ragioni di lavoro durante i periodi di riposo e fuori dall'orario concordato, senza conseguenze disciplinari o sulla valutazione della performance.

Il lavoratore in smart working ha lo stesso trattamento di chi lavora in presenza?

Sì, parità di trattamento economico e normativo, comprese opportunità di formazione e progressione di carriera.

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore in smart working?

Il datore di lavoro fornisce un'informativa scritta sui rischi, e il lavoratore cooperA all'attuazione delle misure di prevenzione. L'INAIL copre anche gli infortuni durante la prestazione agile.

Chi scrive

Sono uno sviluppatore curioso che ha approfondito temi di diritto del lavoro e normativa italiana. Non consulenza legale. Il contenuto è puramente informativo: non sostituisce il parere di un professionista qualificato.